Sconto IMU al 50% attivo da subito anche sul pagamento di dicembre 2024, ma solo per immobili a uso abitativo e rispettando alcuni requisiti.
I proprietari di immobili sono chiamati a versare il saldo dell’IMU per l’anno 2024 entro il 16 dicembre. L’IMU è versata in due quote: acconto il 17 giugno e saldo il 16 dicembre di ogni anno.
Pagano l’IMU (Imposta Municipale Propria) i possessori delle seconde case, delle abitazioni principali di lusso, gli immobili commerciali, aree fabbricabili e terreni agricoli. Sono esenti dall’imposizione fiscale gli immobili adibiti ad abitazione principali non di lusso.
Sconto IMU al 50% con contratto di comodato d’uso
Sull’IMU è possibile usufruire di uno sconto del 50% che si applica sulla base imponibile dell’immobile se concesso in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. Inoltre, non tutti gli immobili rientrano in quest’agevolazione, sono esclusi gli immobili “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).
Per godere dello sconto del 50% sull’IMU, il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, essere residente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Infine, è indispensabile registrare il comodato all’Agenzia delle Entrate.
La normativa vigente prevede una deroga sul possesso unico dell’immobile, e riguarda la possibilità di effettuare un contratto di comodato, anche nel caso il comodante possiede, nello stesso comune, un altro immobile adibito ad abitazione principale. Sono esclusi dalla deroga gli immobili considerati di lusso con le categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
IMI e immobile a uso abitativo: il MEF chiarisce alcuni aspetti
Il MEF ha chiarito il concetto sul requisito del possesso di un solo immobile, in una risoluzione dove riporta che il possesso di un altro immobile destinato a uso abitativo non preclude la possibilità di ottenere l’agevolazione. Inoltre, specifica che questa considerazione è valida anche per le pertinenze, in quanto non sono considerate a uso abitativo.
Questo significa che il comodante che ha pertinenze (terreni, negozi, eccetera) e possiede un solo immobile a uso abitativo più quello dato in comodato a un figlio, nello stesso Comune, ha diritto all’agevolazione. Il requisito fondamentale della norma si fonda sul possesso degli immobili prettamente abitativi nello stesso Comune.
Ad esempio: se il comodante è residente a Roma e compra una casa a un figlio a Napoli perché ha necessità di trasferirsi per lavoro, lo sconto non è applicabile. Questo è uno dei motivi per cui lo sconto è considerato restrittivo e obsoleto (la normativa risale al 2016).
Per ottenere lo sconto del 50% sulla base imponibile su cui sarà calcolata l’IMU, il contratto deve essere in forma scritta, registrato all’Agenzia delle Entrate con il pagamento dell’imposta di bollo e di registro.